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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo I: funzioni, organi e poteri della giunta
  • Art. 1

    1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina del suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

    2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

    3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica a comma 2.